La nomina del medico competente (medico del lavoro) è un obbligo per tutte le aziende pubbliche o private, dove sono previsti rischi lavorativi per i quali le normative vigenti prevedono l’obbligo della sorveglianza sanitaria. Dall’esito della sorveglianza sanitaria scaturisce un giudizio d’idoneità o inidoneità (anche con limitazioni e prescrizioni) per la mansione specifica.
Quando ricorre l’obbligo della sorveglianza sanitaria, il medico competente collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi. In pratica, la sorveglianza sanitaria è un’importante misura di prevenzione per i lavoratori esposti a rischi per la salute, ad agenti di natura fisica, chimica, biologica ed ergonomica in grado di provocare una patologia correlata al lavoro.
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Il protocollo sanitario è il documento con cui il medico competente stabilisce il piano d’azione, indicando i lavoratori da sottoporre a visita medica, i rischi a cui sono esposti, il programma di accertamenti sanitari previsto.
Il protocollo è definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1, b) Decreto 81/2008).
Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati al rischio e meno invasivi possibili (art. 229, comma 4, decreto 81/2008) e costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) (art. 29 comma 1).
Il sopralluogo in azienda è un obbligo di legge (art. 25, comma 1 lettera l) fondato sulla necessità di vedere di persona la sede lavorativa e le procedure di lavoro condotte.
Solo così sarà possibile avere una conoscenza in prima persona, non mediata ed affiancare alla conoscenza diretta dello stato di salute una altrettanto diretta conoscenza del contesto lavorativo e delle procedure lavorative adottate.
La relazione del sopralluogo riporta il percorso seguito, il reparto ed i locali visitati, le lavorazioni svolte, le mansioni presenti, i cicli lavorativi. Il sopralluogo è annuale e diventa necessario ogni volta che si rilevano modifiche della situazione lavorativa
Nell’ambito della normativa riguardante la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro una novità molto rilevante è stata quella di introdurre, per alcune categorie di lavoratori, divieti e possibilità di controllo per l’assunzione di alcol o di sostanze psicotrope e stupefacenti; comportamenti individuali che possono comportare un rischio per i lavoratori stessi e per terzi.
La recente normativa si riassume nei seguenti punti;
Il divieto dell’alcol e delle sostanze stupefacenti su luoghi di lavoro è finalizzato a:
La valutazione dello stress Lavoro Correlato è entrato in vigore a partire da gennaio 2011, anticipato dal D. Lgs 81/08 (art. 28 comma 1 bis ex D. Lgs 106/09). La Commissione Consultiva Permanente ha stabilito l’obbligo per i datori di lavoro di ripetere la valutazione con una frequenza non inferiore a tre anni, a meno che una valutazione pregressa non indichi situazioni di disagio che inducano ad adottare provvedimenti più restrittivi.
Lo Stress può essere definito allo stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali che consegue ad una situazione in cui le persone non si sentono in grado di superare il gap rispetto alle richieste o alle aspettative nei loro confronti. In pratica, lo stress lavoro-correlato è la percezione di squilibrio che il lavoratore avverte quando le richieste dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste.
La mancata valutazione del rischio stress da parte del datore di lavoro espone a sanzioni sino a 6400 euro o all’arresto sino ai 6 mesi.