Può definirsi una condizione in cui il lavoro si svolge in un ambiente in cui la probabilità che si verifichino danni (a persone o cose) sia molto bassa, vicina allo zero.
L’obbligo imposto dalla legge è quello di preservare l’incolumità fisica, mentale e sociale dei soggetti (tutti i lavoratori, di ogni ordine e grado di subordinazione) che partecipano al processo produttivo. Un ambiente in cui non si fa sicurezza è esposto al rischio di infortuni, di qualsiasi natura ed entità.
PERICOLO: proprietà intrinseche di un fattore, che ha la potenzialità di recare un danno.
DANNO: è la conseguenza negativa (infortunio o malattia professionale derivante dal verificarsi dell’evento) e si configura quando il pericolo si concretizza.
RISCHIO: è la combinazione della probabilità che si verifichi il danno e la gravità dello stesso. Il concetto di rischio prevede l’esistenza di una fonte pericolosa.
Il processo di valutazione dei rischi parte dall’individuazione del rischio (il rischio c’è?) seguìto dalla fase di stima del rischio. Dopo aver definito questo aspetto si procede con la domanda: il rischio è accettabile? In ogni caso si deve tener presente che è fondamentale il miglioramento e il controllo continuo del livello del rischio.
In pratica, il processo di valutazione non si arresta al minimo indispensabile, ma deve proporsi di andare oltre e conseguire condizioni di lavoro migliori e più sicure.
Il datore di lavoro può affidarsi ad una struttura esterna per la consulenza in tema di redazione del DVR e può usufruire di un tecnico esterno esperto ed accreditato nel settore per l’implementazione e la gestione della sicurezza.
ErgoLogiche si propone per una collaborazione efficace, puntuale ed economica nel settore della sicurezza sul lavoro.
All’interno di un’azienda, la figura fondamentale incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa, è il datore di lavoro. Questo soggetto deve assolvere agli adempimenti previsti, ha quindi l’obbligo di evitare che eventuali pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori.
Il datore di lavoro, cioè, organizza l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti. L’art. 2 del T.U. n. 81/2008 definisce il datore di lavoro “Il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. L’impianto normativo si basa sull’obbligo generale del datore di lavoro di programmare e gestire la produzione in modo rispondente alle esigenze della sicurezza.
Il Documento DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e deve contenere:
Dal 1 Luglio 2013 anche le aziende che occupano meno di 10 dipendenti dovranno dotarsi del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dagli Art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il DVR si compone di due parti:
Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Per il D.Lgs. 81/08 e norme successive sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.
Il D.Lgs. 81 del 2008 stabilisce che il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere compilato dal datore di lavoro, il quale può affidarsi alla consulenza di esperti e richiedere la collaborazione di altre figure aziendali preposte alla sicurezza: l’RSPP e il medico competente, dopo aver richiesto il parere dell’RLS.